Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 26 apr 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per il commercio con l'estero; Decreta: . Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo fra l'Italia e la Francia, concluso a Parigi il 30 dicembre 1953 - in merito alle modalità di applicazione dell'art. 12 dell'Accordo di immigrazione, firmato a Roma il 21 marzo 1951 - per il pagamento in Italia delle indennità spettanti ai lavoratori italiani in Francia per carichi di famiglia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-25;1522#art-1