Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 10 mar 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, contenente norme sull'esercizio delle professioni sanitarie; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari esteri; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data, dal giorno della sua entrata in vigore, all'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di Germania per regolare l'esercizio professionale nel territorio di un Paese di medici dell'altro Paese, concluso al Roma il 20 aprile 1954. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 novembre 1954 EINAUDI SCELBA - MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 162. - CARLOMAGNO
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