Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 8 gen 1955
Per tutto quanto non risulta espressamente previsto o diversamente disciplinato dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 30 novembre 1952, n. 1844, e ad ogni suo effetto il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana di cui ai precedenti articoli è equiparato al personale straordinario delle ferrovie dello Stato, di cui alla predetta legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-22;1179#art-9