Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 8 gen 1955
Il personale sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto è iscritto al fondo pensioni dalla data di decorrenza della nomina a ruolo; con la medesima decorrenza, esso è iscritto, d'ufficio, all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato. Il personale di cui al precedente comma ha facoltà di chiedere il riconoscimento od il riscatto, agli effetti della pensione, ai sensi e con le norme degli del regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, e successive modificazioni, del servizio continuativo prestato, anteriormente alla nomina a ruolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, con rapporto d'impiego non di ruolo in qualsiasi forma costituito e comunque qualificato, nonché, per quanto riguarda il personale a contratto speciale a tempo indeterminato, dei periodi di tempo di cui al secondo comma del precedente . Per il personale che chieda il riconoscimento entro tre mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo, il contributo previsto dall' del citato regio decreto 7 dicembre 1923, n. 2590, è calcolato sullo stipendio spettante alla data di decorrenza della sistemazione stessa. Per il personale assistito, anteriormente alla sistemazione a ruolo, da trattamento di previdenza mediante polizze di assicurazione contratte con l'istituto nazionale delle assicurazioni, l'Istituto predetto verserà, all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, una somma pari al valore di riscatto delle polizze stesse, calcolato alla data di pubblicazione del provvedimento di sistemazione a ruolo. Una metà della suddetta somma sarà incamerata dalla predetta Amministrazione in corrispettivo dei premi pagati dallo Stato per alimentare il trattamento assicurativo; l'altra metà sarà versata, dall'Amministrazione stessa, ai singoli impiegati assicurati. È data, tuttavia, facoltà agli interessati, che ne facciano espressa richiesta all'Istituto nazionale delle assicurazioni nel termine di tre mesi dalla data predetta, di ottenere il trasferimento in proprietà delle polizze di assicurazione, previo versamento, all'Amministrazione ferroviaria, in un'unica soluzione, di una somma pari alla metà del valore di riscatto, eventualmente mediante accensione di apposito prestito da contrarsi sulle polizze stesse. Per il personale iscritto, anteriormente alla sistemazione a ruolo, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, sarà provveduto al rimborso dei contributi versati dallo Stato e dagli interessati con applicazione delle norme di cui all'art. 13 della legge 30 novembre 1952, n. 1844. Nessuna indennità per cessazione dal rapporto d'impiego sarà dovuta al personale a contratto speciale a tempo indeterminato sistemato a ruolo in applicazione del presente decreto, per i servizi resi in tale posizione che vengano riconosciuti agli effetti del trattamento di quiescenza ai sensi del precedente secondo comma; qualora, tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riconoscimento e versata all'Erario.
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