Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 8 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 18, comma quinto, parte prima e lettera b), della legge 29 aprile 1953, n. 430, concernente la soppressione del Ministero dell'Africa italiana; Visto l' della legge 9 luglio 1954, n. 431, contenente norme integrative e modificative della legge 29 aprile 1953, n. 430; Vista la legge 30 novembre 1952, n. 1844; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per i trasporti; Decreta: . Il personale a contratto tipo ed a contratto speciale a tempo indeterminato della soppressa Amministrazione dell'Africa italiana, in servizio, nella posizione di comando, da data anteriore al 1 gennaio 1951, presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e tuttora ivi in servizio, verrà nominato stabile presso l'Amministrazione predetta, in base alle norme della legge 30 novembre 1952, n. 1844, e con i criteri e con le modalità di cui al presente decreto, purchè in possesso dei requisiti prescritti dall' della legge stessa.
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