Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 gen 1955
In aggiunta alle Facoltà dell'Università degli studi di Parma, indicate all' del regio decreto 29 luglio 1937, n. 1495 e modificato dalla legge 30 gennaio 1941, n. 143, è istituita la Facoltà di economia e commercio, la quale viene mantenuta, presso l'Università medesima con i mezzi forniti, secondo la convenzione di cui al precedente articolo, dagli enti sovventori, ed escluso, comunque, qualsiasi onere a carico del bilancio dello Stato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-16;1237#art-2