Art. 2
2 / 2In vigore dal 19 gen 1955
Il Prefetto di Vercelli, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di Andorno Micca e i ricostituiti comuni di Miagliano e Tavigliano, nonché alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di Andorno Micca.
È fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facoltà di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di Andorno Micca, che sarà inquadrato negli organici dei comuni di Miagliano e Tavigliano, sarà mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 10 novembre 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1954
Atti del Governo registro n. 87, foglio n. 117. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-11-10;1204#art-2