Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezione per: meccanico. 2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per: elettricista impiantista bassa tensione; radiomontatore. 3. Scuola professionale per l'industria del legno, con sezione per: falegname.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1556#art-2