Art. 22

Art. 22

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In vigore dal 12 giu 1955
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 48.000.000; 2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati; 4) con i proventi dei laboratori e delle officine; 5) con i contributi degli alunni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1554#art-22