Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 9 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; scienze fisiche; disegno tecnico; tecnologia meccanica e laboratorio; impianti idraulici e disegno relativo; nozioni sugli autoveicoli; costruzioni civili e disegno relativo; disegno professionale e architettonico; storia del mobile e dell'arredamento; economia aziendale; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1547#art-9