Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 9 giu 1955
L'Istituto può avere scuole staccate anche in altri Comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnicodidattica. Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-26;1547#art-7