Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 nov 1954
Agli effetti delle documentazioni indicate nell', il requisito della buona condotta morale e civile è accertato d'ufficio dall'Amministrazione competente, e l'interessato è esonerato dall'obbligo di produrre la relativa certificazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-10-20;1035#art-3