Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 nov 1954
Ai fini previsti dall', la carta d'identità viene esibita al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, il quale trascrive gli estremi e i dati della carta d'identità su apposito modulo, da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dal funzionario e dall'interessato, il quale è personalmente responsabile della veridicità dei dati trascritti, Nel caso in cui non sia obbligatoria la presentazione dell'interessato all'ufficio competente, il modulo può essere compilato con le predette formalità dal segretario comunale del luogo di residenza del richiedente o da altro funzionario delegato dal sindaco, ed è trasmesso all'ufficio competente a cura dell'interessato.
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