Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 feb 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, concernente l'esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951; Visti gli articoli 44 e 92 del suddetto Trattato; Visti gli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile; Visti gli articoli 153 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio; Decreta: . Alle formalità previste dall'art. 92 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio provvede il Ministro per gli affari esteri. A tal fine, verificata l'autenticità delle sentenze della Corte di Giustizia e delle decisioni dell'Alta Autorità comportanti obbligazioni pecuniarie, egli cura l'apposizione della formula esecutiva sui predetti provvedimenti ai norma degli articoli 474 e seguenti del Codice di procedura civile e 153 e seguenti delle disposizioni per la sua attuazione.
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