Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 15 ott 1955
Nelle sezioni delle Scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; lingua francese; lingua inglese; lingua tedesca; lingua spagnola; tecnica alberghiera; pratica commerciale; contabilità e corrispondenza; organizzazione e amministrazione alberghiera; merceologia; enologia igiene professionale; dattilografia; tecnica del servizio; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1581#art-9