Art. 22

Art. 22

22 / 23
In vigore dal 15 ott 1955
Alle spese di mantenimento dell'Istituto si provvede: 1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 28.135.000; 2) con gli eventuali contributi degli Enti locali, delle organizzazioni professionali di categoria e di privati; 3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati 4) con i contributi degli alunni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1581#art-22