Art. 13
13 / 23In vigore dal 15 ott 1955
Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite media stessa misura di quelle fissate per gli Istituti tecnici commerciali.
Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1581#art-13