Art. 2
2 / 23In vigore dal 15 ott 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola, professionale per l'agricoltura, generica, con sezione per:
conduttore d'azienda.
2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per:
meccanico agrario.
3. Scuola professionale per il caseificio, con sezione per:
casaro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1580#art-2