Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 15 ott 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola, professionale per l'agricoltura, generica, con sezione per: conduttore d'azienda. 2. Scuola professionale per la meccanica agraria, con sezione per: meccanico agrario. 3. Scuola professionale per il caseificio, con sezione per: casaro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1580#art-2