Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 13 ott 1955
I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli Istituti di cui agli sono indicati nelle tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione o da quello per il tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1577#art-3