Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 ott 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1954 vengono istituite: a) una Scuola tecnica commerciale statale in Alassio; b) una Scuola tecnica commerciale statale in Avellino; c) una Scuola tecnica commerciale statale in Orbetello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-30;1574#art-1