Art. 12

Art. 12

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In vigore dal 13 ott 1955
Le Commissioni di esami sono costituite dalla direttrice della scuola, da insegnanti di materie tecniche e da insegnanti tecniche pratiche della scuola stessa e da due esperte delle categorie economiche e produttive interessate anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. La Commissione è presieduta dalla preside dell'Istituto e, in caso di impedimento, dalla direttrice della scuola.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1576#art-12