Art. 23
23 / 23In vigore dal 13 ott 1955
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli enti locali, all'istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale approvata con decreto Presidenziale 3 marzo 1934, n. 383.
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli Istituti d'istruzione tecnica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954
EINAUDI
SCELBA - ERMINI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1955
Atti del Governo, registro n. 92, foglio n. 181. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1575#art-23