Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 12 ott 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; francese; inglese; tecnologia; materie tecniche commerciali; disegno; storia dell'arte; economia domestica; igiene; pronto soccorso; elioterapia; puericultura; psicopedagogia; organizzazione colonie; legislazione; dattilografia; stenografia; canto; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1573#art-9