Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 3 ago 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica applicata; tecnologia; disegno; motori; elettrologia e tecnologia; scienze applicate; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1567#art-9