Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 3 ago 1955
Per quanto riguarda gli oneri a carico degli Enti locali, all'Istituto professionale si applicano le disposizioni dell'art. 91, lettera f) del testo unico della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti d'istruzione tecnica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 29 settembre 1954 EINAUDI SCELBA - ERMINI - GAVA Visto, il Guardasigilli: DI PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1955 Atti del Governo, registro n. 91, foglio n. 80. - CARLOMAGNO
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