Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 ago 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1. Scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per donna; sarta per bambini; biancherista per donna; camiciaia. 2. Scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per: rammendo; trine. 3. Scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: stenodattilografa; segretaria d'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1565#art-2