Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 18 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; tecnologia; meccanica; disegno tecnico; elettrotecnica; impianti elettrici; macchine elettriche; costruzioni; disegno; storia dell'arte; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1559#art-9