Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 16 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica; fisica; disegno professionale; tecnologia e laboratorio tecnologico; meccanica; macchine; elettrotecnica e misure; radiotecnica e misure; telegrafia e telefonia; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1557#art-9