Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 15 giu 1955
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni e dei corsi. I periodi di lezioni, di esercitazioni e di vacanze vengono determinati, caso per caso, dal preside d'accordo col Consiglio di presidenza, in relazione alle particolari esigenze degli insegnanti e degli allievi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1555#art-6