Art. 2
2 / 23In vigore dal 15 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
aggiustatore;
tornitore;
riparatore auto;
riparatore moto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
impiantista bassa tensione;
impiantista alta tensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1555#art-2