Art. 2
2 / 23In vigore dal 12 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1. Scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
riparatore auto e moto;
elettrauto.
2. Scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettricista installatore;
radioriparatore e radiomontatore;
tecnico telefonico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1553#art-2