Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 11 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; matematica applicata; scienze fisiche; disegno tecnico; tecnologia generale e professionale; elementi di elettrotecnica e misure; tecnica economica e organizzazione trasporti; economia aziendale; religione; educazione fisica.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1551#art-9