Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 9 giu 1955
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica; lingua francese, matematica applicata; fisica tecnica; chimica industriale; tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico; meccanica e macchine; disegno professionale; merceologia; storia dell'abbigliamento ed economia domestica; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1546#art-9