Art. 2
2 / 23In vigore dal 8 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per:
sarta per donna e bambini;
biancherista per donna;
biancherista per uomo;
maglierista a mano e a macchina;
2) scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per:
ricamatrice a mano e a macchina;
pittura su stoffa e decorazione ceramica;
3) scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per:
contabile segretaria d'ufficio;
contabile economa d'aziende agrarie;
4) scuola professionale per attività assistenziali, con sezioni per:
vigilatrice economa di colonia;
direttrice di colonia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1545#art-2