Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nel settore femminile. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'abbigliamento, con sezioni per: sarta per donna e bambini; biancherista per donna; biancherista per uomo; maglierista a mano e a macchina; 2) scuola professionale per l'arte applicata, con sezioni per: ricamatrice a mano e a macchina; pittura su stoffa e decorazione ceramica; 3) scuola professionale per attività e impieghi commerciali, con sezioni per: contabile segretaria d'ufficio; contabile economa d'aziende agrarie; 4) scuola professionale per attività assistenziali, con sezioni per: vigilatrice economa di colonia; direttrice di colonia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1545#art-2