Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 8 giu 1955
Le sezioni sono di durata variabile da due a cinque anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurni e serali. I corsi possono avere durata variabile non superiore ad un anno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1544#art-4