Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 8 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: 1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per: fattore; 2) scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per: zootecnico casaro; 3) scuola professionale per il miglioramento fondiario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1544#art-2