Art. 2
2 / 23In vigore dal 8 giu 1955
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'agricoltura.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'agricoltura generica, con sezione per:
fattore;
2) scuola professionale per la zootecnia e il caseificio, con sezione per:
zootecnico casaro;
3) scuola professionale per il miglioramento fondiario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-29;1544#art-2