Art. 1

Art. 1

1 / 1
In vigore dal 12 gen 1955
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445; Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019; Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568; Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 1532; emesso nell'adunanza del 22 luglio 1954; Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici; Decreta: A norma dell', sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Faleria, in provincia di Viterbo, esclusa la zona appresso indicata. A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, lo stesso abitato, limitatamente alla zona indicata in giallo nell'annessa planimetria in data 24 aprile 1954, vistata dal Ministro proponente, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E), allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954 EINAUDI ROMITA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 88. - CARLOMAGNO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-26;1182#art-1