Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 29 dic 1954
Qualora, allo scadere del decennio di validità della convenzione, i titolari dei posti di cui al precedente rivestano il grado 8°, il rinnovo della convenzione medesima s'intenderà subordinato alla condizione che i contributi in essa previsti vengano adeguati al trattamento economico annesso a tale grado.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-09-24;1144#art-3