Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Veduto l', sub art. 13-bis, della legge 24 giugno 1950, n. 465; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Napoli il 14 novembre 1953, per il finanziamento di tre posti di assistente ordinario presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.
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