Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 29 dic 1954
È istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma del testo unico delle leggi all'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania, nella tabella D annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-24;1143#art-2