Art. 4
4 / 38In vigore dal 23 ott 1954
Il secondo comma dell'art. 320 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:
"Qualora trattasi di stanziamenti che impegnino, con principio di spesa continuativa, i bilanci futuri, le attribuzioni di cui al comma precedente sono deferite, per le province che applicano eccedenze superiori al 300% sul limite massimo della sovrimposta fondiaria sui terreni e sull'aliquota massima dell'addizionale sui redditi agrari, alla Commissione centrale per la finanza locale, sentiti il Consiglio provinciale e la Giunta provinciale amministrativa".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-4