Art. 24

Art. 24

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In vigore dal 23 ott 1954
L' del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente: "Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione: 1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 15 milioni; 2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 20 milioni; 3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 30 milioni; 4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata. Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-24