Art. 24
24 / 38In vigore dal 23 ott 1954
L' del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'interno, udito il Consiglio di Stato, provvede con proprio decreto, concedendo o negando l'autorizzazione:
1) quando si tratti di vendita a trattativa privata di beni per un valore eccedente le lire 15 milioni;
2) quando si tratti di vendita a licitazione privata di beni per un valore eccedente le lire 20 milioni;
3) quando si tratti di vendita a pubblici incanti di beni per un valore eccedente le lire 30 milioni;
4) quando si tratti di alcuno degli altri atti o contratti indicati nel capoverso dell'articolo precedente per un valore eccedente le lire 30 milioni, eccettuato il caso che si compiano in forza di disposizioni tassative di legge o di sentenza passata in cosa giudicata.
Negli altri casi l'autorizzazione è data dal prefetto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-24