Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 23 ott 1954
L' del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, modificato con l'articolo unico della legge 13 ottobre 1950, n. 847, è sostituito dal seguente: "Gli istituti indicati nell' non possono acquistare beni immobili, nè accettare donazioni, eredità o legati senza preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere del Consiglio di Stato, quando si tratti di acquisti a titolo oneroso di immobili il cui valore sia superiore alle lire 25 milioni, ovvero di accettazione di donazioni, eredità o legati che comprendano beni immobili di valore superiore a lire 25 milioni. Negli altri casi, l'autorizzazione è concessa con decreto del prefetto della provincia nella quale ha sede l'ente, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 21 giugno 1896, n. 218, e nel relativo regolamento, approvato con regio decreto 26 luglio 1896, n. 361. L'autorizzazione è chiesta con domanda del legale rappresentante dell'ente, diretta al Ministero dell'interno o al prefetto, secondo le rispettive competenze, e corredata dei documenti necessari e del riassunto dello stato patrimoniale dell'ente stesso. La domanda è presentata alla Prefettura, la quale, qualora si tratti di autorizzazione spettante alla competenza ministeriale, trasmette gli atti al Ministero dell'interno, previa la relativa istruttoria".
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