Art. 19
19 / 38In vigore dal 23 ott 1954
Sono demandate alla competenza del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza istituito col decreto legislativo 22 marzo 1945, n. 173, tutte le attribuzioni del Comitato provinciale per l'assistenza post-bellica di cui all' del decreto Ministeriale 15 maggio 1946.
Il testo del n. 3 dell' del predetto decreto legislativo è sostituito dal seguente:
"Di tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio provinciale fra esperti in materia di assistenza e beneficenza o tra persone che ne siano particolarmente ben emerite. Uno dei membri effettivi deve essere scelto fra le persone appartenenti alle categorie di cui all' del decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 425".
All' dello stesso decreto legislativo è aggiunto il seguente comma:
"Un impiegato di gruppo A dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non superiore al 9°, designato dal prefetto, esercita le funzioni di segretario del Comitato".
Le disposizioni di cui all', lett. f), ed all' dello stesso decreto legislativo sono abrogate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-19;968#art-19