Art. 18

Art. 18

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In vigore dal 23 ott 1954
I servizi di cui all' del regio decreto-legge 11 gennaio 1943, n. 65, modificato dal regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, e i provvedimenti di ricovero degli inabili a proficuo lavoro, di cui all'articolo 154 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, sono attribuiti al prefetto. All'uopo, in ciascun esercizio finanziario saranno disposti dal Ministero dell'interno congrui accreditamenti a favore delle Prefetture, sui competenti capitoli di bilancio. I servizi concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di pertinenza della Divisione 21 - sezione 2ª - delle Prefetture, giusta la tabella allegato 1 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 297, nonché quelli riguardanti l'assistenza post-bellica di pertinenza degli uffici di cui all' del decreto Ministeriale 15 maggio 1946, che vengono soppressi, sono assegnati ad una Divisione della prefettura, che assumerà la denominazione di Divisione 5ª - Assistenza pubblica.
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