Art. 2
2 / 2In vigore dal 5 dic 1954
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 settembre 1953.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 agosto 1954
EINAUDI
SCELBA - PICCIONI - GAVA - TREMELLONI - MARTINELLI - VILLABRUNA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 30. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-08-01;1111#art-2