Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 ott 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 30 gennaio 1898, n. 21; Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni; Visto lo statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, approvato con decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 31 luglio 1947, n. 935, e modificato con propri decreti in data 17 novembre 1950, n. 1114, 9 ottobre 1951, n. 1192 e 30 luglio 1953, n. 627; Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti del predetto Istituto, tenutisi in data 16 aprile 1954; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 5 dello statuto del Credito fondiario sardo, società per azioni con sede in Roma, è modificato come segue: "Il capitale sociale è di L. 400.000.000 diviso in numero 2.000.000 di azioni del valore nominale di L. 200 ciascuna. Le azioni sono nominative e potranno essere convertite al portatore a spese del richiedente, ove la legge lo consenta" Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI GAVA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 51. - CARLOMAGNO
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