Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 1 ott 1954
Il collocamento nei ruoli speciali transitori, di cui al precedente , è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del presidente dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali. La competenza del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell' della legge 5 giugno 1951, n. 376, è demandata ad un organo collegiale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composto dal presidente dell'A.A.I. che lo presiede, e da due funzionari di ruolo di gruppo A dell'Amministrazione dello Stato, di grado non inferiore al sesto; scelti preferibilmente fra quelli preposti alla direzione di uffici centrali dell'Amministrazione medesima, o in mancanza, tra i funzionari in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario di gruppo A di grado non inferiore al nono, in servizio presso l'A.A.I.
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