Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 3 dic 1954
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 26 agosto 1905, n. 489, che istituisce una croce al merito di servizio da conferire ai militari di ogni grado della Guardia di finanza, quale risulta modificato dal regio decreto 16 maggio 1907, n. 283, e dal regio decreto 8 aprile 1929, n. 739; Visto il regio decreto 16 luglio 1936, n. 1560, che istituisce una medaglia militare al merito di lungo comando da conferire agli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza; Visto l'art. 87 della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Articolo unico. I modelli della croce al merito di servizio e della medaglia militare al merito di lungo comando sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto, rispettivamente contrassegnati con i numeri 1 e 2, firmati dal Ministro per le finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1954 EINAUDI SCELBA - TREMONTI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 novembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 7. - CARLOMAGNO
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