Art. 2
2 / 2In vigore dal 21 ott 1954
Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 luglio 1954
EINAUDI
SCELBA
Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 100. - CARLOMAGNO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1954-07-15;913#art-2