Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 ott 1954
Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 luglio 1954 EINAUDI SCELBA Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1954 Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 100. - CARLOMAGNO
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